Bando

Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico

La misura “Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico” sostiene gli investimenti per l’ammodernamento o la creazione di Infrastrutture di Ricerca delle Università lombarde aperte alle imprese, con l’obiettivo di favorire il trasferimento tecnologico.

La dotazione complessiva è di 50 milioni di euro, destinati a contributi a fondo perduto, a valere sull’azione 1.1.2 “Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde” del Programma Regionale FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) Lombardia 2021-2027.

Il Bando costituisce l'attuazione della Fase 2 in esito alla ricognizione dei fabbisogni effettuata nella prima fase ai sensi della DGR 2349/2024 e ai sensi della DGR 4262/2025 che ha definito i criteri per l'assegnazione dei contributi.

Destinatari

Possono presentare domanda di partecipazione al bando le seguenti quindici Università statali e non statali con sede legale in Lombardia: Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi dell'Insubria, Università Telematica "E-CAMPUS", Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Politecnico di Milano, Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università di Lingue e Comunicazione (IULM), Università Vita Salute S. Raffaele, Humanitas University, Università degli Studi di Pavia, Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS), Università Carlo Cattaneo LIUC.

Dotazione finanziaria

50 milioni di euro a valere su risorse del PR FESR Lombardia 2021-2027.

Modalità valutativa

Il bando è attuato secondo una procedura “valutativa a graduatoria”.

Progetti finanziabili

I progetti devono:

  • prevedere l'ammodernamento di Infrastrutture di Ricerca esistenti o la creazione di nuove Infrastrutture di Ricerca che facilitano il trasferimento tecnologico verso le imprese lombarde; 

  • afferire a una delle 92 priorità della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l’Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027;

  • rispettare gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al DNSH;

  • essere realizzati nell’ambito di una o più sedi ubicata/e in Lombardia dell’Università richiedente oppure presso una o più sedi costituita/e entro la data di richiesta di erogazione del contributo;

  • prevedere un importo di spesa ammissibile non inferiore a euro 500.000;

  • essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda;

  • includere un Piano di sviluppo dell’Infrastruttura di Ricerca che illustri le modalità organizzative per assicurare la gestione amministrativa unitaria, l’accesso aperto anche a utenti esterni, il coordinamento scientifico, gli elementi abilitanti al trasferimento tecnologico e alla collaborazione con le imprese.

Non sono ammessi progetti:

  • che prevedano la realizzazione di “nuovi edifici” e/o “ristrutturazioni importanti”.

  • riconducibili alle esclusioni previste dall’art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i.
I progetti ammessi ad agevolazione devono concludersi entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell’agevolazione.

Spese ammissibili

Sono considerati ammissibili gli investimenti materiali (acquisto di macchinari, attrezzature, hardware, strumentazione tecnico-scientifica avanzata e connessi impianti tecnologici, solo se di nuova acquisizione; lavori di adeguamento degli spazi adibiti a ospitare l’Infrastruttura di Ricerca se direttamente correlati e funzionali alla installazione dei beni) e gli investimenti immateriali (acquisto di software o di licenze d’uso per software, acquisto diritti di proprietà intellettuale; spese tecniche integralmente e univocamente connesse ai lavori di adeguamento degli spazi adibiti ad ospitare l’Infrastruttura di Ricerca).

Qualora l'agevolazione sia concessa come non aiuto di Stato, sono considerate ammissibili anche le spese di personale tecnico-scientifico e gestionale dell’Infrastruttura di Ricerca specificamente coinvolto nel progetto e i costi indiretti determinati con un tasso forfettario pari al 7% dei costi diretti ammissibili.

Presentazione delle domande

Le Università possono presentare domanda di partecipazione sulla piattaforma Bandi e Servizi all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10.30 del 26 agosto 2025 sino alle ore 15.00 del 23 ottobre 2025.

Ogni Università può presentare fino a 3 domande di partecipazione.

Agevolazione

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto il cui importo massimo, in funzione del regime di aiuto applicabile, è pari a:

- 3 milioni di euro a copertura dell’80% delle spese ammesse nel caso di Non aiuto di Stato
- 5 milioni di euro a copertura del 50% delle spese ammesse nei casi in applicazione del Regolamento GBER
 

Naviga le FAQ e fai la tua domanda

Entra nelle FAQ e cerca le informazioni sul bando nelle specifiche sezioni tematiche. Se non trovi quello che cerchi, puoi porre direttamente una domanda all'assistenza cliccando in calce alla sezione su "Non hai trovato quello che cercavi? Fai la tua domanda".
1. Presentazione delle domande

1.1 Ai fini della presentazione della domanda bisogna utilizzare esclusivamente i modelli resi disponibili su Bandi e Servizi?

L’articolo C.1 comma 6 lettere a) e b) del bando prevede l’utilizzo di format obbligatori, pena la non  ammissibilità della domanda di partecipazione al bando per la presentazione della scheda tecnica di  progetto e del cronoprogramma. 

I format sono disponibili su Bandi e Servizi oltre che sul sito internet di Finlombarda S.p.A. (individuata  quale Organismo Intermedio della Misura “Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico”)  nella pagina dedicata al bando. 

La procedura guidata di presentazione delle domande è spiegata nel manuale disponibile sulla  piattaforma Bandi e Servizi una volta eseguito l’accesso e creata la pratica per presentare la  domanda.

1.2 La domanda di partecipazione e i documenti da allegare necessitano di firma digitale o elettronica?

Secondo quanto disposto dall’articolo C.1 del bando, la domanda di partecipazione e la scheda  tecnica di progetto di cui al comma 6 lettere a) e h) (ove applicabile), devono essere: 

a) SENZA firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata qualora la  compilazione della domanda di presentazione al bando sia effettuata direttamente dal legale  rappresentante del soggetto richiedente tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE con  PIN dispositivo; 

b) CON firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata del legale  rappresentante o procuratore del soggetto richiedente qualora la compilazione della domanda di  presentazione al bando sia effettuata da un soggetto delegato dal legale rappresentante  dell’Università.

1.3 La domanda di partecipazione al bando può essere sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’Università richiedente?

Sì, il bando prevede la figura del procuratore (soggetto con procura di firma) che possa presentare la  richiesta di agevolazione a valere sulla Misura “Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento  Tecnologico”. A tale fine, viene richiesto in fase di presentazione della domanda di allegare copia della  procura ai sensi di legge, copia di un documento di identità e del codice fiscale del procuratore (articolo C.1 del Bando).

1.4. Posso pagare il bollo con carta di credito nei circuiti autorizzati?

No, il pagamento del bollo deve essere effettuato esclusivamente tramite il sistema di pagamenti  elettronici pagoPA a cui rimanda il portale Bandi e Servizi per completare la domanda di  partecipazione.

2. Caratteristiche dell'agevolazione

2.1. Quali sono le condizioni per considerare l’agevolazione come NON AIUTO?

La condizione per inquadrare un Progetto in Non Aiuto discende dalle disposizioni di cui al paragrafo 2  punto 21 della Comunicazione della Commissione del 19.10.2022 C (2022) 7388 final “Disciplina degli  aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, per cui un’agevolazione concedibile ad  un’Infrastruttura di Ricerca esula completamente dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi della  Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107 paragrafo 1 del  TFUE, quando tale Infrastruttura viene utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non  economica. Questo è il caso di un’Infrastruttura di Ricerca che svolga attività economica nella  misura massima del 20% della propria capacità annua complessiva.

La scelta dell’inquadramento ai fini della disciplina degli Aiuti di Stato viene indicata dall’Università per  ciascun Progetto presentato utilizzando alternativamente uno dei due driver individuati nel bando al comma 2 dell’art. B.1.c: 

a) Driver economico 

b) Driver temporale. 

Il rispetto del limite massimo del 20% della capacità annua complessiva dell’Infrastruttura, secondo il  driver scelto, viene calcolato con il foglio-dati del Modulo di requisito di Non Aiuto. 

L’Università che intenda richiedere l’Agevolazione come Non Aiuto deve pertanto presentare il Modulo  di requisito di Non Aiuto per ciascun Progetto che verrà verificato da Finlombarda Spa durante la fase  di valutazione tecnica dei Progetti di cui all’art. C.3.c. 

Il rispetto del Requisito verrà effettuato sulla base del medesimo driver e attraverso il foglio-dati del  Modulo di requisito di Non Aiuto in sede consuntiva da Finlombarda Spa in fase di erogazione del  saldo dell’Agevolazione di cui all’art. C.4.b comma 9 oltre che in sede di controlli di cui all’art. D.4.

2.2 Come verificare la condizione di Non Aiuto?

L’articolo B.1.c del bando prevede due metodi di verifica del Requisito di Non Aiuto:
c) Driver Economico;
d) Driver Temporale.
Per ciascuno dei due metodi vengono di seguito forniti i dettagli necessari per svolgere la verifica:

 

2.3 È possibile fornire un esempio per verificare il Requisito di Non Aiuto utilizzando il Driver Economico?

Di seguito si riporta un esempio del procedimento di verifica del Requisito di Non Aiuto utilizzando il driver economico secondo le definizioni indicate nella precedente FAQ 2.2:

Per la verifica, si procede con il calcolo del driver:

 

2.4. È possibile fornire un esempio per verificare il Requisito di Non Aiuto utilizzando il Driver Temporale?

Di seguito si riporta un esempio del procedimento di verifica del Requisito di Non Aiuto utilizzando il driver temporale secondo le definizioni indicate nella precedente FAQ 2.2:

2.5 È possibile cumulare l’agevolazione concessa con agevolazioni provenienti da altre iniziative?

Le regole per la verifica del rispetto del principio di cumulo sono disciplinate all’articolo B.1.c del bando in funzione dell’inquadramento dell’agevolazione concessa e di seguito sintetizzate:

3. Progetti finanziabili

3.1 Un singolo progetto può riguardare più Infrastrutture di Ricerca?

No, ogni Progetto deve riguardare una singola Infrastruttura di Ricerca.

3.2. Dove è possibile reperire l’elenco delle priorità della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) di Regione Lombardia?

L’elenco delle priorità S3 di Regione Lombardia inerenti a ciascun Ecosistema e correlate alle  rispettive macrotematiche di riferimento, è disponibile sulle seguenti pagine dedicate al bando: 

• Bandi e Servizi Bandi | Bandi e Servizi 

• sito di Finlombarda Finlombarda Informa 

• sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico (IRTT) 

• piattaforma regionale di Open Innovation Open Innovation - Bando IRTT - Università.

4. Istruttoria

4.1. Come viene valutato il criterio “Capacità Economico-Finanziaria”?

La capacità economico-finanziaria dell’Università richiedente, intesa come sostenibilità finanziaria ai  sensi dell’articolo 73 paragrafo 2 lett. d) del Regolamento (UE) 2021/1060 e s.m.i., è valutata in  termini di rapporto tra le spese totali ammissibili per il progetto di Infrastruttura di Ricerca (SP) e i  proventi (Pr) dell’ultimo bilancio approvato:

4.2. Come vengono ammesse ad agevolazione le domande di partecipazione al Bando?

L’articolo C.3.c del bando stabilisce: 

a) al comma 7 che i progetti ammissibili vengono collocati in una graduatoria in ordine decrescente  in base al punteggio finale ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai criteri di valutazione e ai  criteri di premialità; 

b) al comma 10 che una volta stilata la graduatoria si procede: 

- selezionando inizialmente il progetto col punteggio più alto per ciascuna Università, ordinandoli  secondo il punteggio ottenuto, in ordine decrescente, e concedendo l’agevolazione in base alla  disponibilità della dotazione;  

- qualora residuino risorse della dotazione finanziaria, anche a seguito di mancata accettazione  (art. C.4.a del bando) o rinuncia (art. D.2.a), si concede l’agevolazione a ulteriori progetti a partire  da quello collocato più in alto in graduatoria, indipendentemente dall’Università richiedente a  condizione che sia finanziabile integralmente. 

A titolo esemplificativo, ipotizzando che: 

- per ragioni di sintesi e semplicità, ci siano solo tre Università richiedenti (A, B, C) e che ciascuna  abbia presentato tre progetti (numero massimo di progetti presentabili consentito dal bando  all’articolo C.1 comma 7), codificati come a.1, a.2, a.3, b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3; 

- a seguito della valutazione tecnica, i punteggi si configurano come segue:

4.3. Quali sono gli impatti di un inquadramento d’ufficio in aiuto GBER (Art. 26) sul progetto?

Qualora, in seguito all’esito negativo della verifica del Requisito di Non Aiuto durante la fase di  valutazione tecnica il Progetto, venga inquadrato d’ufficio in Aiuto GBER, allo stesso saranno  applicate le disposizioni previste per i Progetti ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (EU) 651/2014.  In particolare, non sono ammesse le voci di spesa per la realizzazione del Progetto riconducibili alle  tipologie “Spese di personale” di cui alla lettera c) e “Costi indiretti” di cui alla lettera d) dell’art. B.3  comma 2 del bando. 

Restano ammissibili le tipologie di spesa di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo. 

La non ammissibilità delle voci c) e d) potrebbe impattare sui seguenti aspetti: 

- verifica del requisito di ammissibilità di Progetto che avviene in fase di valutazione tecnica (art.  C.3.c. comma 1) relativamente all’importo totale di spesa ammissibile non inferiore a euro  500.000; 

- valutazione del criterio di “Capacità economica finanziaria” del richiedente (art. C.3.c comma 3) in  termini di rapporto tra spese totali ammissibili di progetto di IR (SP) e proventi (Pr) dell’ultimo  bilancio approvato. 

4.4. La valutazione del criterio “Capacità Scientifico-Gestionale dell’Infrastruttura di Ricerca” di cui all’art. c.3.c comma 3 del bando è legata alle spese di personale?

No. La valutazione della capacità scientifico-gestionale dell’Infrastruttura di Ricerca è indipendente dal  regime di aiuto (Aiuto GBER o Non Aiuto) e non è collegata alle spese di personale eventualmente  ammissibili nei progetti in regime di Non Aiuto.  

Nei casi di Progetti inquadrati in regime di Non Aiuto, il personale imputato come spesa ammissibile può non coincidere con quello indicato nella sezione 10 della Scheda tecnica di Progetto che è  oggetto di valutazione della capacità scientifico-gestionale dell’IR.

5. Adempimenti post concessione, rendicontazione

5.1. Cosa devo fare se il mio progetto è ammesso all’agevolazione? 

Nel caso in cui il progetto venga ammesso all’agevolazione, una volta ricevuto il provvedimento di  approvazione della graduatoria finale delle domande ammesse all’agevolazione, l’Università beneficiaria che intende accettare l’Agevolazione deve fornire le informazioni e produrre la documentazione funzionale all’accettazione nelle modalità e nelle tempistiche indicate all’articolo  C.4.a del Bando “Adempimenti post concessione”. Il mancato invio delle informazioni e della documentazione richiesta entro il termine perentorio dei 30 giorni solari e consecutivi dalla data di notifica via PEC del provvedimento di concessione dell’agevolazione, comporta l’avvio della procedura  per la dichiarazione di decadenza dall’agevolazione concessa.

5.2. Cosa succede in caso di mancata accettazione o rinuncia all’agevolazione concessa? 

Come previsto dall’articolo C.3.c, comma 10 del bando, nel caso di mancata accettazione o rinuncia, le risorse ritornano nella dotazione finanziaria del Bando e vengono assegnate secondo i criteri definiti all’art C.3.c. del Bando.  

Si ricorda che la graduatoria finale e gli elenchi delle domande ammesse all’Agevolazione e finanziate e delle domande ammissibili e non finanziate per esaurimento delle risorse di cui all’articolo C.3.e hanno una validità di 120 giorni consecutivi naturali dall’adozione del provvedimento di approvazione.

Successivamente a tale termine non sarà più possibile lo scorrimento della graduatoria. 

A titolo esemplificativo, si illustra cosa succede in caso di mancata accettazione dell’agevolazione nell’ipotesi di tre sole Università richiedenti (A, B, C) in cui ciascuna ha presentato tre progetti (numero  massimo di progetti presentabili consentito dal bando all’articolo C.1 comma 7), codificati come a.1,  a.2, a.3, b.1, b.2, b.3, c.1, c.2, c.3. A seguito della valutazione tecnica, i punteggi si configurano come  segue e la dotazione permette di finanziare solo b.3 e c.1 (in verde): 

5.3. Come va compilato il timesheet per la rendicontazione delle spese di personale?

Nella sezione C.3 dell’Allegato D.13.a “Criteri per la rendicontazione delle spese di cui all’articolo B.3” al bando, viene chiarito che occorre allegare su Bandi e Servizi per ciascun lavoratore rendicontato sul Progetto e indicato nella relazione intermedia e/o finale: 

a) Il timesheet compilato sulla base del modello reso disponibile su Bandi e Servizi, sottoscritto in  formato pdf dal lavoratore e controfirmato, digitalmente o elettronicamente, dal legale  rappresentante (o procuratore) dell’Università beneficiaria; 

b) l’ultimo cedolino disponibile al momento della rendicontazione intermedia e finale, o, in assenza di cedolino, documentazione atta ad attestare la sussistenza del rapporto di lavoro fra l’Università  beneficiaria ed il soggetto che si intende rendicontare (contratto con il collaboratore/contratto con  l’agenzia di somministrazione/delibera degli organi competenti o atto analogo). 

Il timesheet riporta le ore mensilmente lavorate e quelle imputate al progetto e le attività in cui è  impegnato, coerentemente con cronoprogramma e relazione, e non deve includere ore di assenza per permessi di qualunque natura, ferie o malattia o straordinari non retribuiti. 

Si precisa che è sufficiente, ai fini della rendicontazione del singolo lavoratore, un unico timesheet  compilato e sottoscritto (come sopra riportato) indicando tutte le mensilità di coinvolgimento nel  progetto ammesso utilizzando le righe previste nella tabella.

Si segnala l’importanza di acquisire tempestivamente le firme dei lavoratori sui timesheet per evitare  la non riconoscibilità della spesa in caso di mancata sottoscrizione.

5.4. È sempre obbligatoria la relazione intermedia?

Sì, sempre. L’articolo C.4.b comma 8 stabilisce, infatti, che anche qualora l’Università abbia scelto in fase di accettazione di non richiedere l’erogazione della tranche intermedia, deve comunque presentare una relazione intermedia di Progetto secondo il facsimile che viene messo a disposizione  su Bandi e Servizi entro 12 (dodici) mesi dalla data del provvedimento di concessione, e compilare le  informazioni previste dal bando per il monitoraggio della S3.

5.5. In quali casi la proroga dei termini di realizzazione del progetto deve essere autorizzata?

Occorre richiedere l’autorizzazione alla proroga solo nel caso in cui il Termine di realizzazione del  Progetto indicato in fase di accettazione (art. C.4.a del Bando) superi i 24 mesi dalla data del  provvedimento di concessione dell’agevolazione. In tal caso, la richiesta di proroga deve essere  presentata tramite la piattaforma Bandi e Servizi, secondo le modalità indicate all’art. D3, almeno 90  giorni prima del Termine di realizzazione del Progetto.  

La richiesta di proroga non può superare i 6 mesi aggiuntivi complessivi. 

L’eventuale variazione del Termine di realizzazione che non superi i 24 mesi di durata massima del progetto (art. B.2.b) dovrà essere giustificata nella relazione finale senza necessità di autorizzazione.

Contatta l'assistenza

Per quesiti attinenti alle modalità di presentazione della domanda ed alla fase di istruttoria ai fini dell’ammissione;

- Consultare le FAQ disponibili in questa pagina e utilizzare l’apposito sistema di ticketing

Per quesiti sulle fasi successive alla concessione dell’Agevolazione:

- infrastrutturericerca@finlombarda.it


Per assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma Bandi e Servizi: