La seconda finestra del secondo bando di “Ricerca & Innova”
si è conclusa il 2 febbraio 2024

Con "Ricerca & Innova" Regione Lombardia sostiene l'introduzione
di nuove tecnologie e la competitività delle PMI del territorio.

Descrizione

BANDO RICERCA & INNOVA

Misura volta a promuovere progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative, realizzati da PMI lombarde al fine di consolidare e rafforzare le ricadute positive sul sistema economico e sulla competitività di Regione Lombardia.

Il bando assegna agevolazioni fino all'80% delle spese ammissibili e comunque fino a 800 mila euro per investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle PMI lombarde, con specifiche premialità riservate alla sostenibilità ambientale, alla presenza di giovani e donne nella compagine societaria e all’appartenenza ai cluster tecnologici lombardi.

Regione Lombardia intende dare continuità alla misura lungo tutto il ciclo di Programma Regionale FESR 2021-2027: sono previste finestre periodiche di apertura. La prima finestra di apertura per questo secondo bando è prevista per l'autunno 2023 (26/10/2023-16/11/2023 ore 15), la seconda all'inizio del 2024 (18/01/2024 - 02/02/2024 ore 15).

I progetti presentati dalle PMI devono riguardare almeno una delle priorità afferenti alle aree strategiche identificate da Regione Lombardia come capaci di mantenere e migliorare la capacità competitiva del tessuto imprenditoriale lombardo. Il riferimento è sempre alla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) di Regione Lombardia, che identifica 8 Ecosistemi dell’innovazione prioritari. Questa finestra coinvolgerà gli Ecosistemi: “Salute e Life Science”, “Nutrizione”, “Sostenibilità” e “Sviluppo Sociale”, “Manifattura Avanzata”, “Connettività e Informazione”, “Smart Mobility e Architecture” e “Cultura e Conoscenza”.

Destinatari

PMI, come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ovvero “imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro”, regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese con almeno due bilanci approvati (oppure due dichiarazioni fiscali presentate per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio) che:
  • Siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese con almeno due bilanci approvati (oppure due dichiarazioni fiscali presentate per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio);
  • Abbiano sede operativa in Lombardia, o che intendano costituire una sede operativa in Lombardia entro la stipula del contratto di Intervento Finanziario;
  • Presentino un rapporto (media degli ultimi due bilanci approvati) almeno pari al 5% tra la differenza del valore della produzione e del costo della produzione e il valore della produzione (EBITDA margin);
  • Presentino un rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA non superiore a 4 (media degli ultimi due bilanci approvati).

Dotazione finanziaria

27.200.000,00 euro, comprensivi degli oneri di gestione del Fondo Ricerca&Innova, incrementabili qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Modalità valutativa

A graduatoria (art. 5 comma 2 del D.Lgs. 123/1998). Sono previste due finestre attuative:

  • per la Prima finestra attuativa relativa ai quattro ecosistemi “Salute e Life Science”, “Nutrizione”, “Sostenibilità” e “Sviluppo sociale”, a partire dalle ore 10.30 del 26 ottobre 2023 sino alle ore 15.00 del 16 novembre 2023;
  • per la Seconda finestra attuativa relativa ai quattro ecosistemi “Manifattura avanzata”, “Connettività e informazione”, “Smart Mobility e Architecture” e “Cultura e Conoscenza”, a partire dalle ore 10.30 del 18 gennaio 2024 sino alle ore 15.00 del 2 febbraio 2024.

Progetti finanziabili

Progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

Durata

A partire dal giorno dopo la data di presentazione della domanda di partecipazione e fino a un massimo di 18 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, salvo proroga sino a 6 mesi.

Agevolazione

Intervento Finanziario concesso in parte a titolo di Finanziamento agevolato e la parte residua a titolo di Contributo, fino all’80% delle spese ammissibili, come da seguente prospetto:

  • Il 70% a titolo di Finanziamento e il restante 10% a titolo di Contributo;
  • Il 65% sotto forma di Finanziamento e il restante 15% sotto forma di Contributo per i Soggetti beneficiari che si impegnano al momento dell’adesione al bando ad acquisire entro il termine di presentazione della rendicontazione finale di Progetto una certificazione di sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel) non posseduta al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando;
  • Il 60% sotto forma di Finanziamento e il restante 20% sotto forma di Contributo per i Progetti Green, intesi come progetti afferenti alle priorità della S3 che concorrono agli obiettivi del Green Deal Europeo (come riportati all’allegato D.13.c del bando).
In ogni caso l’Intervento Finanziario non potrà essere superiore a Euro 800.000,00.

Naviga le FAQ e fai la tua domanda

Entra nelle FAQ della seconda finestra del bando e cerca le informazioni nelle specifiche sezioni tematiche. Se non trovi quello che cerchi, puoi porre una domanda direttamente all'assistenza cliccando in calce alla sezione "Non hai trovato quello che cercavi? Fai la tua domanda".
1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.1 Quando è possibile presentare la domanda di partecipazione al Bando e in che modalità?

La domanda di partecipazione al Bando può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it secondo il seguente calendario:

a) per la Prima finestra attuativa relativa ai quattro ecosistemi “Salute e Life Science”, “Nutrizione”, “Sostenibilità” e “Sviluppo sociale”, a partire dalle ore 10.30 del 26 ottobre 2023 sino alle ore 15.00 del 16 novembre 2023;

b) per la Seconda finestra attuativa relativa ai quattro ecosistemi “Manifattura avanzata”, “Connettività e informazione”, “Smart Mobility e Architecture” e “Cultura e Conoscenza”, a partire dalle ore 10.30 del 18 gennaio 2024 sino alle ore 15.00 del 2 febbraio 2024.

1.2 Ai fini della presentazione della domanda bisogna utilizzare esclusivamente i modelli resi disponibili su Bandi e Servizi?

Ai sensi dell’articolo C.1 del Bando, i format da utilizzare, pena la non ammissibilità della domanda di partecipazione al Bando, sono quelli disponibili su Bandi e Servizi, messi a disposizione anche sul sito internet di Finlombarda nella pagina dedicata al Bando oltre che sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea e sulla piattaforma regionale di Open Innovation. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, che è disponibile all’interno del Sistema Informativo alla data di apertura del Bando.

Per la restante documentazione richiesta ai fini della presentazione della domanda, qualora non indicato, non vi sono format standard da utilizzare.

1.3 Come è possibile sapere se la compilazione della domanda è andata a buon fine?

A conclusione della procedura prevista dal Bando, il sistema informativo rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. L’avvenuta ricezione telematica della domanda – completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale – è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica, all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi.

1.4 Con quali modalità deve avvenire il pagamento del bollo?

Il pagamento del bollo deve essere effettuato accedendo al sistema di pagamenti elettronici pagoPA dall’apposita sezione del Sistema Informativo, come previsto dall’art.5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale).

1.5 È possibile presentare due domande di partecipazione alla stessa finestra attuativa?

Non è ammessa la presentazione da parte dello stesso soggetto richiedente (identificato da univoco codice fiscale) di più domande di partecipazione nella medesima finestra attuativa di cui agli artt. A.5 e C.1 comma 1 del Bando, ancorché riferite a diverse priorità identificate nell’ambito della Strategia di Specializzazione intelligente per la ricerca (S3).

1.6 È possibile presentare una domanda di partecipazione in ciascuna delle due finestre attuative?

Sì, è ammessa la possibilità di presentare una domanda di partecipazione in ciascuna delle due finestre attuative da parte dello stesso soggetto richiedente (identificato da univoco codice fiscale) a condizione che i due progetti riguardino attività e spese di Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale diverse, connesse ad obiettivi e risultati differenti.

1.7 Un Soggetto beneficiario del primo Bando attuativo (di cui al Decreto n. 18327/2022 e s.m.i) può presentare una domanda di partecipazione nel secondo Bando Ricerca&Innova?

No, il Secondo Bando Ricerca&Innova non consente la partecipazione a un Soggetto beneficiario (identificato da univoco codice fiscale) di un’Agevolazione concessa a valere sul primo Bando attuativo della Misura. Per le domande in istruttoria relative al Primo Bando attuativo, qualora l’istruttoria in corso dovesse concludersi con la concessione dell’Intervento Finanziario, la domanda presentata sul secondo Bando attuativo sarà decretata non ammissibile. Rimane comunque possibile rinunciare in qualunque momento alla domanda presentata sul primo Bando o ritirare quella eventualmente presentata sul Secondo Bando.

1.8 La domanda di partecipazione al Bando può essere sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante del soggetto richiedente?

No, il Bando non prevede la figura del procuratore (ovvero un soggetto con procura di firma) ma solo la figura del “soggetto delegato”, a cui il legale rappresentante può affidare la compilazione della domanda e in questo caso la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o elettronica dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

1.9 In merito al punto n. 21 della Scheda di progetto (Piano economico funzionale alla verifica dell’Autosufficienza finanziaria dell’investimento), come deve essere compilato il piano economico triennale?

Il Piano economico triennale deve essere compilato facendo riferimento all'impresa nel suo complesso, non solo ai ricavi e costi collegati al progetto. Il periodo di riferimento è inteso come il triennio che inizia dall'esercizio in cui si presenta la Domanda.

1.10 Come deve essere compilata la sezione B del modulo di adeguata verifica del cliente?

Ai fini della compilazione della sezione B del modulo, si forniscono le seguenti indicazioni:

B)1. “Natura del rapporto”: selezionare sia Contributo che Finanziamento;

B)2. “Scopo del rapporto”: indicare "Intervento agevolativo per progetto presentato sul secondo Bando Ricerca & Innova";

B)3. Origine dei Fondi utilizzati – selezionare la/le opzioni adeguate al caso specifico. Qualora l’impresa intenda autofinanziarsi con il capitale circolante dell’azienda si suggerisce la seguente formulazione: “Generazione di risorse finanziarie tramite la gestione operativa" se è questa la fattispecie prevista”.

2. REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 Chi può partecipare al Bando?

Possono presentare domanda di partecipazione al Bando, le PMI come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

a) già costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese con almeno due bilanci approvati (oppure due dichiarazioni fiscali presentate per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio) alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’analogo Registro delle Imprese ove esistenti;

b) che abbiano sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda o che intendano costituire una sede operativa in Lombardia entro la stipula del contratto di Intervento Finanziario, presso la quale realizzare le attività di progetto di cui all’articolo B.2.a;

c) che presentino un rapporto (media degli ultimi due bilanci approvati) almeno pari al 5% tra la differenza del valore della produzione e del costo della produzione (come definiti all’art. D.11 del Bando) e il valore della produzione (EBITDA margin);

d) che presentino un rapporto tra Posizione finanziaria netta ed EBITDA (come definiti all’art. D.11 del Bando) non superiore a 4 (media degli ultimi due bilanci approvati). Anche le start up, qualora in possesso dei suddetti requisiti, possono presentare domanda al Bando.

2.2 Possono partecipare al Bando le grandi imprese e i liberi professionisti non iscritti al registro imprese?

No, possono partecipare solo le PMI in possesso dei requisiti indicati all’articolo A.3 del Bando.

2.3 Sono un Soggetto beneficiario di un’Agevolazione concessa al Bando Ricerca & Innova di cui al Decreto n. 18327/2022 e s.m.i, posso presentare domanda di partecipazione a valere sul secondo Bando Ricerca & Innova di cui al Decreto 14764/2023?

No, i soggetti che risultano beneficiari di un’Agevolazione concessa a valere sul Bando Ricerca & Innova di cui al Decreto n.18327/2022 e s.m.i. non rientrano tra i soggetti ammissibili al secondo Bando Ricerca & Innova.

2.4 Quali soggetti non possono partecipare al Bando?

Sono esclusi dall’Intervento Finanziario i soggetti che:

a) siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all’art.7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n.2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;

b) siano attivi nei settori esclusi di cui all’art.1 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;

c) rientrino, a livello di codice primario, nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;

d) siano imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) n.651/2014 e s.m.i.;

e) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all’art.31 del D.L. n.69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);

f) non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.

2.5 Sono un’impresa agroindustriale attiva nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, posso partecipare al Bando Ricerca & Innova?

Sì, a condizione che il soggetto richiedente non rientri nei codici Ateco esclusi ai sensi dell’articolo A.3 del Bando.

2.6 Come si calcola la differenza del valore della produzione e del costo della produzionen (come definiti all’art. D.11 del bando) ai fini del calcolo dell’EBITDA margin (art. A.3. comma 1 c) del Bando)?

Come precisato nel Bando all’art. D.11:

- il “Valore della produzione” è rappresentato dall’importo derivante dalla somma delle voci di cui all'art. 2425 Codice Civile, lettera A).

- il “costo della produzione” è rappresentato dal totale delle voci di costo di cui all’art. 2425 lettera B) del Codice Civile senza considerare tra i valori da sommare gli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni.

- per i soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – vengono utilizzate le corrispondenti voci rilevabili dalle situazioni economico-patrimoniali o dalle dichiarazioni dei redditi. Di seguito, un caso esemplificativo di calcolo dell’EBITDA ipotizzando una società di capitali (tenuta quindi al deposito del bilancio) che presenta i seguenti dati in euro:

2.7 Come si calcola la “Posizione finanziaria netta” utilizzata per la verifica di cui all’art. A.3, comma 1, lett. d) del Bando?

Come richiamato all’art. D.11 lett. p) del Bando, con “Posizione finanziaria netta” si intende la somma algebrica delle attività e delle passività di natura finanziaria, che deve essere effettuata tenendo conto di:

a) le voci del Passivo, di cui alla lettera D) numeri 1-2-3-4-5-8-9-10-11 e 11-bis (queste ultime quattro voci limitatamente alle poste di natura finanziaria) che andranno considerate con il segno positivo (+),

b) le voci dell’Attivo di cui alla lettera C numero III paragrafo 6) (limitatamente ai titoli di Stato ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità) e alla lettera C numero IV, che andranno considerate con il segno negativo (-).

Una Posizione finanziaria netta con valore maggiore di zero rappresenta una società che possiede passività finanziarie maggiori delle attività finanziarie (come definite nel Bando). Se le voci dell’Attivo dovessero essere superiori a quelle del Passivo (ad esempio perché l’impresa dispone di ingenti disponibilità liquide), il risultato della Posizione finanziaria netta sarebbe negativo (e andrebbe quindi considerato con il segno meno).

 

Di seguito, due casi esemplificativi di calcolo della Posizione finanziaria netta. Il primo esempio si basa sul caso di una società di capitali (tenuta quindi al deposito del bilancio) nel cui bilancio compaiono alcune delle voci di Attivo e Passivo previste nella definizione di “Posizione finanziaria netta” sopra richiamata. La Posizione finanziaria netta sarà calcolata come di seguito riportato (valori in euro):

Nel secondo esempio, si considera una società di capitali (tenuta quindi al deposito del bilancio) nel cui bilancio compaiono alcune delle voci di Attivo e Passivo previste nella definizione di “Posizione finanziaria netta”. La Posizione finanziaria netta sarà calcolata come di seguito riportato (valori in euro):

 

3. PROGETTI FINANZIABILI

3.1 Che tipo di progetti prevede il Bando?

Sono ammissibili all’Agevolazione i progetti che comportino attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale così definite:

a) “Ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali super-computing, tecnologie quantistiche, tecnologie blockchain, intelligenza artificiale, tecnologie cloud, cybersecurity, big data).

La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

b) “Sviluppo sperimentale”: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali super-computing, tecnologie quantistiche, tecnologie blockchain, intelligenza artificiale, tecnologie cloud o hedge, cybersecurity, big data). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

I Progetti inoltre devono essere afferenti ad una delle priorità riconducibili ad uno degli 8 ecosistemi della Strategia di Specializzazione Intelligente di Regione Lombardia (S3) di cui all’articolo B.2.a del Bando, per il quale si richiede l’Intervento Finanziario.

3.2 Quanto tempo ho per realizzare il progetto?

I progetti ammessi all’Agevolazione devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione. È fatta salva la possibilità di concessione di proroghe fino ad un massimo di 6 (sei) mesi aggiuntivi, che potranno essere autorizzate dal Responsabile di procedimento, a fronte di motivate richieste dei soggetti beneficiari, nei termini ed alle condizioni indicate nel Bando.

3.3 Cosa si intende per data di avvio del progetto?

Per data di avvio del progetto si intende una tra le seguenti:

- la data del primo titolo di spesa emesso nei confronti del Soggetto beneficiario (es. fattura o documento contabile equivalente e/o contratto) inerente la realizzazione del progetto;

- la data relativa alla prima ora di lavoro effettivamente svolta dal personale assegnato alprogetto di R&S ammesso, come risultante dai timesheet compilati e caricati su Bandi e Servizi in fase di richiesta di erogazione della tranche a saldo;

- la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (es: ordine d’acquisto, contratto, documento di consegna etc.);

a seconda di quale condizione si verifichi prima (ad eccezione dei costi di ammortamento).

In ogni caso la data di avvio del progetto deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando come previsto dall’articolo B.2.a comma 4 lett. e) del Bando.

3.4 Dove è possibile reperire l’elenco delle priorità della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) inerenti al singolo Ecosistema?

L’elenco delle priorità inerenti al singolo Ecosistema, correlate alle rispettive macrotematiche di riferimento, è disponibile all’allegato D.13.a (per gli ecosistemi a cui è rivolta la prima finestra attuativa) e all’allegato D.13.b (per gli ecosistemi a cui è rivolta la seconda finestra attuativa).

4. SPESE AMMISSIBILI

4.1 Quali sono le spese ammissibili previste dal Bando?

Sono ammissibili le spese per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ossia:

a) le spese di personale, rendicontabili mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate sul progetto, valorizzate in base al costo unitario standard orario per le imprese beneficiarie (pari a 30,58 euro);

b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c) i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

d) gli altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto;

e) le spese generali supplementari (costi indiretti) calcolate come tasso forfettario pari al 15% delle spese di personale.

Per i dettagli sulle modalità di imputazione e di rendicontazione dei costi si rimanda alle Linee Guida
di Attuazione.

4.2 Relativamente alla rendicontazione delle spese di personale, quanti e quali cedolini devo allegare su Bandi e Servizi?

Nella sezione 3.1.2 delle Linee Guida di Attuazione in merito alla rendicontazione delle spese di personale, viene chiarito che occorre allegare su Bandi e Servizi per ciascun lavoratore coinvolto nel progetto e indicato nella relazione finale di progetto l’ultimo cedolino disponibile al momento della rendicontazione finale, o, in assenza di cedolino, documentazione atta ad attestare la sussistenza del rapporto di lavoro fra il beneficiario ed il soggetto che si intende rendicontare (contratto con il collaboratore/contratto con l’agenzia di somministrazione/delibera del CDA o atto analogo in caso di titolari soci e amministratori). Si precisa che occorre allegare:

a) l’ultimo cedolino (o documento equivalente) disponibile al momento della rendicontazione finale se il lavoratore è ancora in forza presso il Soggetto beneficiario;

b) l’ultimo cedolino (o documento equivalente) disponibile se il lavoratore non è più in forza presso il Soggetto beneficiario.

4.3 Sono ammissibili alla voce “Spese di personale” i contratti di collaborazione con persone fisiche esterne rispetto alla compagine societaria, che abbiano partita IVA e dunque emettano, al termine delle attività di progetto, propria fattura?

No, ai sensi del Bando i contratti di collaborazione professionale con partita IVA (inclusi contratti di ricerca) che prevedano l’emissione di fatture a copertura dell’attività svolta non sono ammissibili alla voce “Spese di personale”. Tali costi, se pertinenti al progetto, possono rientrare nella voce “Ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti, servizi di consulenza e servizi equivalenti” come indicato al paragrafo 3.3. delle Linee Guida.

4.4 Sono ammissibili alla voce “Spese di personale” i contratti di apprendistato?

Sì, i contratti di apprendistato sono ammissibili. Non sono invece ammissibili i costi relativi a contratti di tirocinio e stage.

4.5 Come va compilato il timesheet per la rendicontazione delle spese di personale da allegare su Bandi e Servizi?

Nella sezione 3.1.2 delle Linee Guida di Attuazione in merito alla rendicontazione delle spese di personale, viene chiarito che occorre allegare su Bandi e Servizi per ciascun lavoratore coinvolto nel progetto e indicato nella relazione finale – oltre all’ultimo cedolino disponibile al momento della rendicontazione finale – anche un timesheet, che riporti il CUP di progetto e le ore mensilmente lavorate e imputate al progetto, sottoscritto dal lavoratore e controfirmato, digitalmente o elettronicamente, dal legale rappresentante, utilizzando il fac simile reso disponibile. Si precisa che è sufficiente, ai fini della rendicontazione del singolo lavoratore, un unico timesheet compilato e sottoscritto (come sopra riportato) indicando tutte le mensilità di coinvolgimento nel progetto ammesso utilizzando le righe previste nella tabella.

4.6 Come vanno rendicontate per ciascun addetto le massime 1.720 ore annue (12 mesi continuativi) previste per il personale ed esiste un limite massimo sulle singole mensilità?

Nella sezione 3.1 delle Linee Guida di attuazione in merito alla rendicontazione delle spese di personale, si specifica che, per ciascun addetto, è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l’annualità come un periodo continuativo di 12 mesi e non necessariamente come un anno solare), ridotto in maniera proporzionale in caso di contratti e collaborazioni part time. Le ore lavorate eccedenti le 1.720 ore annue non concorrono a determinare la spesa ammissibile e non possono quindi essere oggetto di rimborso.

Le ore imputabili mensilmente per ciascun addetto devono rispettare il numero massimo di ore mensili effettivamente lavorate da ciascun soggetto che viene rendicontato nel team di progetto. Sono, invece, escluse le eventuali assenze per permessi di qualunque natura, ferie o malattia e straordinari non retribuiti.

Si precisa, inoltre, che, ai fini della rendicontazione delle spese di personale, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore o di altri organi competenti, la documentazione giustificativa indicata alla succitata sezione 3.1 delle Linee Guida, tra cui eventuali cartellini, fogli presenza, diario di laboratorio o altra documentazione, se disponibile, attestante le ore di presenza effettiva del personale.

4.7 Che cos’è il DNSH?

DNSH è l’acronimo di “Do No Significant Harm” (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, il quale sottolinea che “Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio “non arrecare un danno significativo”: nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo. Il documento della VAS è disponibile al seguente link:

https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/vas-del-por-fesr-2021-2027

4.8 Sono ammissibili tra le tipologie di costi ammissibili le spese di formazione e le spese di promozione del progetto?

Tra le spese ammissibili a costi reali non sono ammissibili né le spese di formazione o e spese di missione del personale, né le spese di promozione e diffusione dei risultati del progetto ammesso. Con riferimento all’ammissibilità dei costi di sponsorizzazione da sostenere per l’organizzazione di evento di promozione, delle spese vive per l’allestimento delle conferenze stampa e delle spese accessorie ai fini della disseminazione dei risultati del progetto si specifica che tali voci di spesa non rientrano in nessuna delle voci di spesa rendicontabili a costi reali previste dalle Linee Guida di Attuazione.

Tali costi potranno essere coperti tramite i costi delle spese generali (costi indiretti) trattandosi di spese supplementari. Questi, ai sensi del Bando vengono riconosciuti forfettariamente in funzione delle spese di personale (nella misura del 15% delle spese di personale ammissibili rendicontate), imputate da ciascun Soggetto beneficiario a titolo di rimborso forfettario delle spese indirette sostenute dal beneficiario per la realizzazione del progetto di R&S.

Si precisa che nell’art. B.1.b Entità e forma dell’Agevolazione del Bando è previsto che il Soggetto beneficiario per poter usufruire di una maggiorazione dell’agevolazione dia ampia diffusione ai risultati del progetto e “qualora il Soggetto beneficiario, in sede di rendicontazione non attesti di avere provveduto a dare ampia diffusione ai risultati del Progetto ammesso ad Intervento Finanziario (attraverso ad es. conferenze, pubblicazioni e messa a disposizione di banche dati di libero accesso o software, open source o gratuito), viene dichiarata la decadenza parziale dalla quota di ESL dell’Agevolazione concessa a titolo di Contributo relativamente alle spese di Progetto tale da garantire il rispetto dei massimali di cui alla successiva tabella, ossia al netto della maggiorazione massima pari al 15% di ESL riconosciuta per la diffusione dei risultati di Progetto ai sensi dell’articolo 25 punto 6 lett. b) ii del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.”

5. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

5.1 Che tipo di Agevolazione è concessa con questo Bando?

L’Agevolazione prevista dal Bando viene concessa in parte a titolo di Finanziamento agevolato e la parte residua a titolo di Contributo. L’Intervento Finanziario viene concesso ed erogato fino all’80% delle spese ammissibili nelle seguenti modalità:

a) il 70% a titolo di Finanziamento e il restante 10% a titolo di Contributo;

b) il 65% sotto forma di Finanziamento e il restante 15% sotto forma di Contributo per i Soggetti beneficiari che si impegnano al momento dell’adesione al Bando ad acquisire entro il termine di presentazione della rendicontazione finale di progetto una certificazione di sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel) non posseduta al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando;

c) il 60% sotto forma di Finanziamento e il restante 20% sotto forma di Contributo per i progetti Green, intesi come progetti afferenti alle priorità della S3 che concorrono agli obiettivi del Green Deal Europeo (come riportati all’allegato D.13.c del Bando).

L’Agevolazione massima concedibile è pari a Euro 800.000,00 (ottocentomila/00).

5.2 È previsto un importo minimo di spese ammissibili per progetto per poter partecipare al Bando?

Sì, il progetto deve prevedere spese totali ammissibili per un importo non inferiore ad Euro 80.000,00 (ottantamila/00).

5.3 L’Intervento Finanziario è cumulabile con agevolazioni provenienti da altre iniziative?

L’Agevolazione prevista dal presente Bando è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis” nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.

Ai sensi della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2022 e dell’art. 9 Regolamento (UE) n. 2021/2041, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell’investimento.

5.4 Cosa succede se il beneficiario non attesta di avere provveduto a dare ampia diffusione ai risultati del Progetto ammesso ad Intervento Finanziario (attraverso ad es. conferenze, pubblicazioni e messa a disposizione di banche dati di libero accesso o software, open source o gratuito)?

Qualora il Soggetto beneficiario, in sede di rendicontazione non attesti di avere provveduto a dare ampia diffusione ai risultati del Progetto ammesso ad Intervento Finanziario (attraverso ad es. conferenze, pubblicazioni e messa a disposizione di banche dati di libero accesso o software, open source o gratuito), viene dichiarata la decadenza parziale dalla quota di ESL dell’Agevolazione concessa a titolo di Contributo relativamente alle spese di Progetto tale da garantire il rispetto dei massimali di cui alla successiva tabella, ossia al netto della maggiorazione massima pari al 15% di ESL riconosciuta per la diffusione dei risultati di Progetto ai sensi dell’articolo 25 punto 6 lett. b) ii del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:

Si precisa che la mera pubblicizzazione dei risultati del Progetto di R&S sul sito web del beneficiario non soddisfa il requisito di diffusione dei risultati di Progetto medesimo ai sensi dell’articolo 25 punto 6 lett. b) ii del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

6. ISTRUTTORIA

6.1 Con che modalità vengono valutate le domande di partecipazione?

Mediante una procedura valutativa a graduatoria e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione di merito.

7. CONTRATTUALIZZAZIONE ED EROGAZIONE

7.1 Cosa devo fare se il mio progetto è ammesso all’Agevolazione?

Nel caso in cui il progetto venga ammesso, una volta ricevuto l’esito dell’istruttoria via pec, il beneficiario deve produrre la documentazione funzionale alla stipula del contratto di Intervento Finanziario nelle modalità e nelle tempistiche indicate all’articolo C.4.a del Bando. Il mancato invio della documentazione richiesta entro il termine perentorio dei 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione della domanda, comporta l’avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dall’Intervento Finanziario concesso al beneficiario.

7.2 Come viene erogato l’Intervento Finanziario?

L’Intervento Finanziario viene erogato dal Soggetto Gestore in 2 (due) soluzioni:
a) prima tranche a titolo di anticipazione pari al 70% della quota Intervento Finanziario a titolo di Finanziamento;

b) tranche a saldo dell’Intervento Finanziario (sia la quota a saldo del Finanziamento sia l’importo del Contributo a fondo perduto), a conclusione del progetto, previa verifica della relazione finale sull’esito del progetto e della rendicontazione finale, trasmesse nella modalità indicata all’articolo C.4.c del Bando.

8. VARIAZIONI

8.1 Devo chiedere una proroga se in corso di realizzazione di progetto mi rendo conto che concluderò il progetto in una data diversa da quella indicata in fase di contrattualizzazione?

Se la nuova data di conclusione del progetto rientra comunque nei 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, non è necessario chiedere una proroga.

Sarà sufficiente fornire adeguate motivazioni nella relazione finale di progetto da presentare in sede di richiesta di erogazione del saldo dell’agevolazione.

Se, invece, la nuova data di conclusione del progetto supera il termine dei 18 mesi di cui sopra, occorre presentare una richiesta di proroga, secondo le modalità indicate all’articolo D.3 del Bando.

8.2 In corso di realizzazione del progetto, in presenza di una variazione delle spese quando NON devo presentare una richiesta di variazione delle spese?

Non occorre presentare una richiesta di variazione delle spese ammesse quando si ha una diminuzione delle spese inferiore alla soglia del 20% sul totale delle spese di progetto ammesso. In questi casi sarà sufficiente descrivere e motivare tali variazioni e scostamenti nella relazione finale di progetto come scostamenti avvenuti in fase di realizzazione. Il beneficiario dovrà richiedere una variazione delle spese in base all’art. 4.1 delle linee guida di rendicontazione esclusivamente qualora si verifichi una diminuzione delle spese di progetto ammesso pari o superiore al 20% del totale complessivo ed entro il limite massimo del 30%.Non occorre presentare una richiesta di variazione delle spese ammesse quando si ha una diminuzione delle spese inferiore alla soglia del 20% sul totale delle spese di progetto ammesso. In questi casi sarà sufficiente descrivere e motivare tali variazioni e scostamenti nella relazione finale di progetto come scostamenti avvenuti in fase di realizzazione. Il beneficiario dovrà richiedere una variazione delle spese in base all’art. 4.1 delle linee guida di rendicontazione esclusivamente qualora si verifichi una diminuzione delle spese di progetto ammesso pari o superiore al 20% del totale complessivo ed entro il limite massimo del 30%.

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Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio online della piattaforma Bandi e Servizi è possibile scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 

Tutti gli atti relativi al bando sono accessibili anche alla pagina del sito della programmazione comunitaria FESR 2021-2027, a questo link: https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027