1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando le imprese che, al momento della presentazione della domanda e sino alla data di concessione dell’agevolazione, siano micro, piccole e medie imprese (mPMI), come definite all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 2014/651 e s.m.i..
2. Le imprese richiedenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, devono:
a) essere regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive nel Registro delle Imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’analogo Registro delle Imprese ove previsto e allegare documentazione probatoria attestante l’iscrizione in fase di presentazione della domanda;
b) avere sede operativa attiva in Lombardia presente in visura camerale;
c) non trovarsi in una delle procedure liquidatorie previste dal “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” e ss.mm.ii. o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, nonché in liquidazione volontaria;
d) non operare nei settori corrispondenti ai seguenti codici Istat Ateco 2025:
I. codici primari o prevalenti della Sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca”;
II. Sezione C (codice 12) e sezione G (codici 46.35, 46.39, 46.21.2, 46.21.21, 47.26) fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, riconducibili all’art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058;
III. 47.78.93 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
IV. 92.00 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco.
3. Sono esclusi i soggetti che al momento della presentazione della domanda:
a) appartengono ai settori esclusi di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
b) non risultano in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, art. 1;
c) non rispettano le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali relative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 184/2025 (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
d) sono soggetti erogatori della formazione e dei servizi di cui alla successiva sezione A.6 “Soggetti Erogatori”. Il divieto è esteso a tutti i soggetti accreditati presso i sistemi regionali per la formazione professionale.
4. È inoltre precluso l’accesso alle agevolazioni di cui al presente bando, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 184/2025, in caso di:
a) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
b) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, Regione Lombardia procede anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.
5. Le domande di agevolazione devono essere presentate dall’impresa singolarmente.